{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nLa terza è del 7 settembre 2005 per l’anno scolastico 2005/2006.\nVi è, poi, quella del 14 settembre 2006 per l’anno scolastico 2006/2007.\nL’ultima è del 15 ottobre 2007 e si riferisce all’anno scolastico 2007/2008.\nIn tutte, AP 2 e AP 3 hanno indicato di chiedere l’“assunzione delle spese di viaggio con il taxi”, nonostante non ricorressero ad un tale servizio.\nAd ogni richiesta, essi allegavano un’offerta della ditta Z, aggiornata di anno in anno su loro sollecitazione (cfr. scritti 4.10.2003, 24.9.2004, 7.9.2005, 14.9.2006 e 15.10.2007 dei coniugi AP 2AP 3 all’ACPR 1 con le allegate offerte della Z).\nAl riguardo, i coniugi AP 2AP 3 hanno dichiarato in aula che fu la __________ (o meglio, Y e W), nell’incontro del gennaio 2003, a dire loro di procedere in tal modo:\n“ a quel punto, ormai i nostri rapporti con la __________, o meglio con Y, erano rovinati. Così, sempre in quell’occasione, Y e W ci dissero che per le richieste per gli anni successivi avremmo dovuto procedere così come Y aveva fatto, cioè scrivere all’ACPR 1 e allegare alla richiesta dei preventivi di ditte di taxi come paragone di prezzo. (…)\nI coniugi AP 2AP 3 precisano che, quando fecero la domanda all’ACPR 1 nell’ottobre 2003, era la prima volta che si indirizzavano direttamente ad un assicuratore sociale. Non sapevamo bene come fare. Abbiamo perciò agito come ci aveva detto di fare la __________. Addirittura ricordo che, proprio perché non sapevamo bene come comportarci, abbiamo allegato alla nostra domanda la precedente decisione dell’AI come pure la richiesta precedente di __________.”\n(verb. dib. pag. 4).\nSi tratta di dichiarazioni del tutto credibili.\nDa un lato, perché esse sono, nella loro sostanza, confermate da quelle rese dal già direttore W davanti al giudice di primo grado (cfr. verb. dib. 5 aprile 2011).\nD’altro lato, perché è del tutto verosimile che la __________ consigliò ai coniugi AP 2AP 3 di allegare alle future richieste dei preventivi visto che fu proprio l’ACPR 1 a chiedere che la prima richiesta di prestazioni venisse supportata da preventivi di ditte di taxi.\nD’altro lato ancora, non vi sono atti istruttori che offrano anche minimi spunti in senso contrario.\ns) Ad eccezione delle fatture emesse sempre a loro nome - che possono essere interpretate come un’informazione indiretta sull’esecutore del trasporto - dagli atti non risulta uno scritto dei coniugi AP 2AP 3 in cui venga rinnovata, negli anni dal 2004 al 2007, l’informazione all’ACPR 1 secondo cui erano loro personalmente ad effettuare il trasporto.\nA dire il vero, essi non ne avevano nemmeno l’obbligo ritenuto che l’art. 31 cpv. 1 LPGA pone un obbligo di informazione soltanto per i casi in cui vi sia un cambiamento importante nelle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2009, n. 6 e segg. ad art. 31 LPGA; DTF 122 V 19 consid. 3d pag. 23) mentre, in concreto, non si ravvede nessun cambiamento, essendo X sempre (sia prima che dopo la concessione del rimborso spese) stato accompagnato a scuola dai genitori.\nI coniugi AP 2AP 3 hanno, però, dichiarato di avere, negli anni, in più occasioni, rinnovato verbalmente tale informazione.\nLo hanno dichiarato nel corso dell’udienza tenutasi il 22 marzo 2010 di fronte al TCA, dove hanno detto di avere informato, nel corso delle procedure di revisione che si sono susseguite, le signore __________ del fatto che “erano i genitori ad occuparsi di trasportare il figlio a scuola” (cfr. verbale citato, pag. 5).\nAP 2 lo ha, poi, ancora dichiarato al PP:\n“ nel 2004 e anche nel 2007 io e mia moglie, in occasione della revisione dell’assegno grandi invalidi, alle assistenti sociali (collaboratrici dell’ACPR 1) che erano venute a casa nostra, avevamo espressamente detto che eravamo noi ad occuparci personalmente del trasporto di X. Le assistenti sociali, in questa occasione, ci dissero che il tempo che noi dedicavamo ad accompagnare X in aula, vestirlo e svestirlo, rientrava nell’assegno grandi invalidi”\n(verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag 5).\nLa scrivente Corte ha creduto a queste dichiarazioni: al proposito, ha contato - oltre alla generale credibilità dei coniugi AP 2AP 3 che emerge dalla storia degli eventi così come ricostruita nei punti precedenti - anche l’intrinseca coerenza e logica del racconto.\nÈ, da un lato, del tutto credibile che i genitori di X abbiano evocato la circostanza nel contesto della procedura di revisione, ritenuto come il tempo dedicato al trasporto e agli atti ad esso connessi possa legittimamente essere percepito, da chi vive simili situazioni (e non è necessariamente cognito dei non sempre facili distinguo messi in atto dalle diverse leggi), come una circostanza rilevante per la valutazione del diritto alle prestazioni AI.\nD’altro lato, la correttezza della riportata risposta delle assistenti sociali è un ulteriore elemento che depone per la credibilità delle dichiarazioni dei coniugi AP 2AP 3 (cfr. scritto 25.3.2010 ACPR 1 a TCA, pag. 2).\nTale credibilità non è inficiata dal fatto che le due collaboratrici dell’ACPR 1 non hanno potuto ricordare di avere ricevuto tale informazione ritenuto, comunque, che esse non hanno escluso che ciò sia avvenuto (cfr. verbale di udienza TCA 10 novembre 2010, pag. 3 e 7).\nDel resto, non può essere dimenticato che, in ogni caso e soprattutto, l’informazione - chiara - sulla persona che effettuava il trasporto di X nel tragitto casa-scuola era già stata data ed era contenuta nell’incarto dell’ACPR 1."}