{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nInfine, non stupisce che Y abbia consigliato ai coniugi AP 2AP 3 di inviare le fatture all’ACPR 1 nonostante non venisse utilizzato alcun taxi. Da un lato, l’inoltro della richiesta di prestazioni per taxi senza alcuna preventiva verifica su chi effettivamente provvedesse al trasporto prova, infatti, che il funzionario della __________ riteneva la cosa irrilevante. D’altro lato, la decisione 5 dicembre 2002 con cui l’ACPR 1 ha accolto la richiesta con effetto retroattivo al 2 settembre 2002 senza alcuna verifica volta ad accertare se, davvero, il trasporto di X per il periodo antecedente la decisione era avvenuto con il taxi era atto a rinfrancare e rinforzare il convincimento dell’assistente sociale.\no) A fronte dell’impossibilità di fare capo concretamente ad un servizio taxi, la signora AP 3 continuò, quindi, a portare il figlio a scuola con l’autovettura di famiglia (cfr. verbale di interrogatorio AP 3 14.4.2010, AI 11, pag. 2; verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag. 3), senza mai fare capo né alla Z (“ADR che la Z non ha mai effettuato nessun trasporto di X”; cfr. verbale di interrogatorio Stefano Perdicaro 16.3.2010, AI 7, pag. 2) né a nessun’altra ditta di taxi.\np) Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che Y avesse informato l’ACPR 1 e che egli li abbia effettivamente rassicurati circa il modo di procedere risulta in modo chiaro dal fatto che il 2 maggio 2003, a pochi mesi dalla ricezione della decisione di concessione delle prestazioni per il trasporto, essi chiesero all’ACPR 1 le prestazioni per la modifica della loro autovettura (quella acquistata con l’aiuto finanziario di __________; cfr. verb. dib. pag. 4) e che nella richiesta - formalmente presentata dall’ergoterapista Beatrice Gilardi, ma sottoscritta anche da AP 2 - fu indicato a chiare lettere che i genitori avevano modificato la loro vettura “per il trasporto di questi mezzi (n.d.r.: il passeggino e lo scooter), per il tragitto casa scuola e per permettere a X di avere una vita sociale con i suoi coetanei” (cfr. scritto 2.5.2003 allegato all’incarto AI).\nAl proposito, davanti al procuratore pubblico, AP 2 ha dichiarato:\n“ Vorrei aggiungere in conclusione che nel corso del mese di maggio 2003 io e mia moglie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, avevamo richiesto all’ACPR 1 il rimborso delle spese per l’applicazione della rampa d’accesso che ci avrebbe permesso di caricare il piccolo scooter di cui ho parlato prima sull’automobile, al fine di trasportare personalmente X a scuola. Preciso che nella richiesta era stato indicato espressamente che la stessa veniva inoltrata al fine di garantire il trasporto di X sul tragitto casa-scuola. Questo doveva lasciar intendere all’ACPR 1 che eravamo io e mia moglie personalmente ad occuparci del trasporto di X anche sul tragitto casa-scuola.”\n(cfr. verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 5).\nIn effetti, non vi è chi non veda che, scrivendo che l’adattamento della vettura si imponeva prioritariamente “per il tragitto casa scuola” (e, poi, ma solo poi, anche per permettere al piccolo X una vita sociale) gli imputati hanno, di fatto, espressamente scritto che erano loro - personalmente e con il loro veicolo privato - ad accompagnare il figlio da casa a scuola e viceversa.\nAl dibattimento d’appello, il rappresentante dell’ACPR 1 ha sostenuto che l’indicazione contenuta nella citata richiesta non può essere considerata poiché è stata data, non nell’ambito della richiesta di prestazioni per il trasporto con il taxi, ma nell’ambito della richiesta di un’altra prestazione, e meglio di quella del contributo per la modifica dell’autovettura.\nL’osservazione - sorprendente - costringe questa Corte a sottolineare che la richiesta di prestazioni per l’adattamento del veicolo è stata presentata non ad un ufficio diverso, ma all’ACPR 1, cioè all’Ufficio competente anche ad erogare le prestazioni per il trasporto scolastico.\nMa non solo!\nLa richiesta è stata trattata dagli stessi funzionari che avevano, pochi mesi prima, trattato e deciso la richiesta di prestazioni per il trasporto.\nE lo scritto di richiesta (2 maggio 2003) - in cui veniva di fatto detto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con l’auto di proprietà dei genitori - non è stato buttato in un cestino ma è andato a rimpolpare l’incarto nel cui ambito sono, poi, state prese le successive decisioni riguardo alle richieste di prestazioni per il trasporto.\nDifficile è, in queste circostanze, sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 che erano loro - e non una ditta di taxi - ad accompagnare il figlio a scuola.\nRisulta, quindi, smentita la tesi accusatoria secondo cui essi avrebbero fornito all’ACPR 1 indicazioni incomplete, omettendo di segnalare che era la madre ad occuparsi del trasporto scolastico di X.\nAl contrario, lo scritto 2 maggio 2003 dimostra come essi abbiano, invece, compiutamente informato l’ACPR 1 che erano loro a provvedere all’accompagnamento del figlio a scuola.\nPertanto, in ogni caso nel 2002 e nel 2003, i coniugi AP 2AP 3 hanno agito con totale trasparenza nei confronti della __________, prima, e dell’ACPR 1, poi.\nq) Ciò nonostante - cioè, nonostante fosse stato informato che erano i genitori a portare X a scuola - l’ACPR 1 non solo non ha richiesto, dopo il maggio 2003, la restituzione delle prestazioni per taxi sin lì versate ma ha continuato a versare tali prestazioni anche per il periodo successivo.\nr) In seguito, furono i coniugi AP 2AP 3 personalmente a presentare all’ACPR 1 le richieste di prestazioni per il trasporto.\nLa prima richiesta redatta da loro personalmente è del 4 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1. settembre 2003 al 18 giugno 2004.\nLa seconda è del 24 settembre 2004 e si riferisce all’anno scolastico 2004/2005."}