{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nCosì come risulta dalla documentazione prodotta al dibattimento d’appello, la trattazione non fu sollecita come i coniugi AP 2AP 3 si aspettavano e, perciò, essi ebbero, in quel periodo - cioè da aprile a fine agosto 2002 - diversi contatti con Y (cfr. verb. dib. pag 2).\nMai - così come dichiarato dai coniugi AP 2AP 3 - in questi contatti Y menzionò la questione del trasporto casa-scuola in taxi e mai loro lo chiesero a Y (verb dib. pag 3).\ne) A fine agosto 2002, la __________ - e, per essa, l’assistente sociale Y - ritenne che il piccolo X avesse diritto, fra le altre, alle prestazioni di trasporto in taxi per recarsi a scuola e, senza preavvisare i coniugi AP 2AP 3, allestì la prima domanda in tal senso (richiesta 30 agosto 2002).\nLa richiesta mirava al rimborso delle spese per “l’intervento di un servizio di trasporti o di un taxi” e veniva motivata, da un lato, con il fatto che - a causa della sua infermità congenita - l’assicurato non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici e, dall’altro, con il fatto che i genitori non potevano occuparsi personalmente del trasporto del figlio sulla tratta casa-scuola (e viceversa) poiché entrambi erano attivi professionalmente (“I genitori di X svolgono entrambi un’attività lavorativa e non possono permettersi di assentarsi quattro volte al giorno per portare il figlio a scuola”; cfr. scritto 30.8.2002 __________ a ACPR 1).\nQuest’ultima informazione non corrispondeva al vero: AP 3 aveva, infatti, smesso di lavorare già nel 1993, quando era in attesa della sua primogenita (“Io sono casalinga dal 1993, in effetti ho smesso di lavorare quando sono rimasta incinta della prima figlia .”; cfr. verbale di interrogatorio 14 aprile 2010, AI 11, pag. 1).\nÈ, comunque, accertato che non furono i coniugi AP 2AP 3 a dare l’informazione sbagliata a Y. Essi lo hanno dichiarato durante il dibattimento d’appello e le loro dichiarazioni sono confermate dal fatto che, allegata alla loro richiesta 15 aprile 2002 alla __________, vi era la notifica di tassazione al completo (indicata come “situazione finanziaria”) da cui risultava evidente che la signora AP 3 non svolgeva attività lavorativa fuori casa (verb. dib. pag. 3).\nDella richiesta 30 agosto 2002 la __________ non inviò copia ai coniugi AP 2AP 3 (cfr., fra gli altri, verbale di audizione di W del 5.4.2011, AI 15, pag. 1).\nf) Accertato che non vi erano enti sociali che potevano assicurare il trasporto del piccolo X, il 17 ottobre 2002 l’ACPR 1 invitò la __________ - che raccolse l’invito il 26 novembre successivo - a produrre “almeno tre offerte di paragone” relative al trasporto in taxi sulla tratta in questione.\nQuindi, con decisione 5 dicembre 2002, ricordato che, a causa della sua infermità congenita, X non poteva usufruire dei mezzi pubblici, l’ACPR 1 accolse la domanda di rimborso delle spese per il trasporto con il taxi.\ng) Ricevuta la decisione di concessione delle prestazioni, con scritto 12 dicembre 2002, gli accusati - sorpresi (va ricordato che essi nulla sapevano della questione) - chiesero all’ACPR 1 di ricevere copia della domanda e delle relative offerte: quale motivo della richiesta, i coniugi indicarono di necessitarne la visione “per poter essere d’accordo con il contenuto della decisione in questione”.\nA tale richiesta l’ACPR 1 diede immediato seguito (cfr. scritto 13.12.2002 ACPR 1 a AP 2).\nRisulta, dunque, che i coniugi AP 2AP 3 vennero a conoscenza dei termini della richiesta presentata dalla __________ soltanto verso la metà del mese di dicembre 2002.\nh) Gli appellanti hanno molto insistito sulla mancata rettifica dell’informazione inveritiera contenuta nella richiesta della __________ (relativa all’attività lavorativa fuori casa della signora AP 3).\nA torto.\nChe gli imputati non abbiano segnalato all’ACPR 1 che, diversamente da quanto emergeva dallo scritto della __________, AP 3 ormai dal 1993 più non esercitava alcuna attività lavorativa è, qui, irrilevante.\nDa un lato, il decreto di accusa non imputa loro alcunché al riguardo.\nD’altro lato, anche volendo, per ipotesi, prescindere da tale (imprescindibile) lacuna formale, nulla può essere rimproverato ai coniugi AP 2AP 3 per non avere segnalato all’ACPR 1 l’inesattezza dell’indicazione sull’attività professionale della signora.\nNiente, infatti, lasciava supporre che la circostanza che entrambi i genitori lavorassero fosse una condizione determinante per il riconoscimento del rimborso spese. In effetti, la decisione con cui l’ACPR 1 ha accordato ai coniugi AP 2AP 3 il rimborso delle spese di viaggio con il taxi indicava, quale unica motivazione della decisione, il fatto che X non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici (“assumiamo le spese di viaggio con il taxi, in relazione alla sua infermità congenita, in quanto l’assicurato non può usufruire i mezzi pubblici”; cfr. decisione 5.12.2002).\nLa decisione era del tutto silente sulla questione dell’occupazione professionale dei genitori dell’assicurato.\nDi conseguenza, i coniugi AP 2AP 3 potevano legittimamente ritenere che tale circostanza fosse ininfluente per il diritto alla prestazione.\ni) Agli atti vi è la registrazione di un servizio televisivo nel quale i coniugi AP 2AP 3 hanno parlato della malattia del figlio e della situazione della famiglia.\nIl servizio è andato in onda ne “Il Quotidiano” del 6 dicembre 2002, nell’ambito delle trasmissioni organizzate per “Telethon”.\nDal servizio si trae l’immagine di una famiglia che affronta dignitosamente e senza indulgere in autocommiserazione una situazione oggettivamente ed emotivamente estremamente difficile, non da ultimo a causa del carattere degenerativo della malattia del figlio.\nNel raccontare la loro vita, i coniugi AP 2AP 3 hanno dato, peraltro, un’immagine di trasparenza e sincerità."}