{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nb) Per l’art. 382 cpv. 1 CPP - disposizione generale applicabile a tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 382 CPP).\n2.4. Giusta l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione prevista dalla stessa legge che non gli spetta, rispettivamente chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA), è punito - sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave - con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.\nSecondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.\nDal profilo soggettivo il reato punito dall’art. 70 LAI in combinazione con l’art. 87 LAVS presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2).\n2.5. In concreto, ancor prima di esaminarne il presupposto soggettivo su cui si sono concentrati gli appellanti, va verificato l’adempimento dei presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS, applicabile per il rinvio dell’art. 70 LAI.\na) In primo luogo, va rilevato che - contrariamente a quanto sembra avere ritenuto il giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag. 12) - la questione che si pone nella presente fattispecie non è tanto quella di sapere se gli accusati abbiano o meno violato il loro obbligo di comunicare tutte le modifiche rilevanti intervenute dopo la concessione delle prestazioni (art. 31 cpv. 1 LPGA) quanto piuttosto quella di sapere se essi abbiano o meno fornito all’ACPR 1 delle informazioni inesatte o incomplete, ottenendo così per il figlio prestazioni che non gli spettavano (cfr., in tal senso, la menzione del capoverso 1 dell’art. 87 LAVS a pagina 15 della sentenza impugnata).\nIl decreto di accusa rimprovera, infatti, ai coniugi AP 2AP 3 di avere “chiesto ed ottenuto” dall’ACPR 1 “il rimborso delle spese per il trasporto in taxi del figlio X” da casa a scuola e ritorno, “allegando ogni anno alla richiesta che presentavano al suddetto Ufficio le offerte che essi si erano fatti allestire da parte della ditta Z per il trasporto del figlio sulla tratta casa-scuola quattro volte al giorno, sottacendo che in realtà era la signora AP 3 personalmente ad accompagnare il figlio a scuola in auto senza che la Z abbia mai effettuato un solo trasporto”.\nIn altri termini, secondo la tesi accusatoria, i coniugi AP 2AP 3 avrebbero fornito all’ACPR 1 delle informazioni incomplete, nel senso che avrebbero chiesto il rimborso delle spese per il trasporto in taxi omettendo di comunicare che, in realtà, il figlio non usufruiva di un tale servizio.\nSi tratta, quindi, di stabilire se i coniugi AP 2AP 3 abbiano effettivamente fornito all’ACPR 1 delle indicazioni incomplete oppure se essi abbiano, invece, comunicato all’ACPR 1 di occuparsi personalmente del trasporto del figlio a scuola.\nb) In concreto, va, prima di tutto, osservato che, per orientarsi nel non facile mondo delle assicurazioni sociali (e, sicuramente, anche perché le loro forze erano impegnate nell’assistenza del figlio), i coniugi AP 2AP 3 si erano affidati a diversi professionisti del settore che, di volta in volta, indicavano loro quali richieste avrebbero potuto formulare all’attenzione dei diversi enti assicuratori.\nIn questo senso, nelle osservazioni agli appelli, i coniugi AP 2AP 3 hanno sottolineato di non essersi mai interessati “personalmente ai diritti che spettavano loro” e di non avere mai “avuto contatti con l’ACPR 1 dopo la scoperta della malattia” del figlio:\n“ i genitori di X proprio per meglio concentrare le energie a sostegno della delicata situazione venutasi a creare all’interno della famiglia e con il crescente bisogno di assistenza, sia umana che tecnica, si sono sempre appoggiati a dei professionisti ed organizzazioni attivi nell’aiuto alle persone colpite con un handicap (dott. __________, dott. __________, ergoterapista __________, __________, ecc.)”\n(osservazioni 30.5.2011 pag. 6).\nc) Così come risulta dagli atti e come è stato indicato al dibattimento d’appello, nella primavera del 2002 i coniugi AP 2AP 3 erano confrontati con un problema impellente e serio: la chiusura della scuola - vicina a casa - in cui il figlio aveva frequentato la prima elementare ed il conseguente suo spostamento in una sede più lontana.\nDunque, intravedendo la necessità di accompagnare tutti i giorni il figlio a scuola - in una sede non ancora definita ma, comunque, più lontana - i coniugi AP 2AP 3, il 15 aprile 2002, chiesero alla __________ un contributo finanziario per l’acquisto di un’autovettura grande a sufficienza per potervi caricare i mezzi ausiliari necessari al figlio (passeggino e scooter).\nd) La richiesta inoltrata alla __________ venne trattata dall’allora giovane assistente sociale."}