{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\n\nCon sentenza 6 dicembre 2010 (inc. 32.2009.144), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame ed ha annullato la decisione dell’ACPR 1 per perenzione del diritto dell’ente assicurativo di esigere la restituzione di quanto versato.\nLa sentenza del TCA è stata impugnata dall’ACPR 1 e la procedura è attualmente pendente davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7 e osservazioni 17 giugno 2011 dell’ACPR 1, pag. 2).\n4. Per i medesimi fatti, il 10 febbraio 2010 l’ACPR 1 ha sporto denuncia penale contro i coniugi AP 2AP 3 per il reato previsto dagli art. 70 LAI e 87 LAVS (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7).\nD. Il procuratore pubblico e l’ACPR 1 (in veste di accusatore privato) hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.\nDopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 5 maggio 2011, il procuratore pubblico ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando la condanna degli accusati per il reato ed alla pena proposti nel decreto di accusa.\nAnche l’accusatore privato, con dichiarazione di appello 10 maggio 2011, ha comunicato di impugnare l’intera sentenza del giudice della Pretura penale, chiedendo che gli accusati vengano dichiarati autori colpevoli del reato contemplato nel decreto di accusa e vengano condannati, in solido, al risarcimento a suo favore dell’importo di fr. 36'004.50.\nE. Con osservazioni 30 maggio 2011, i coniugi AP 2AP 3 hanno preso posizione sia sulla dichiarazione di appello presentata dal procuratore pubblico che su quella inoltrata dall’accusatore privato.\nIn relazione alla prima, essi hanno ribadito la loro buona fede, chiedendo la reiezione dell’appello.\nQuanto alla seconda, essi hanno chiesto, in via principale, che questa Corte non entri nel merito dell’appello, ritenendo la richiesta di risarcimento irricevibile. Subordinatamente, essi hanno postulato la reiezione del gravame.\nInfine, i coniugi AP 2AP 3 hanno presentato un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP che verrà decisa con separata sentenza.\nF. L’ACPR 1, invitato a prendere posizione sulla richiesta di non entrata nel merito del suo appello, con osservazioni 17 giugno 2011, ha contestato l’esistenza di impedimenti a procedere e ha chiesto che questa Corte entri nel merito.\nIl procuratore pubblico non ha presentato osservazioni al riguardo.\nG. Le parti non hanno presentato istanze probatorie.\nH. Il 25 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Giusta l’art. 454 cpv. 1 CPP, il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nLa procedura di ricorso contro la sentenza del 5 aprile 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\nI. Sull’appello del procuratore pubblico\n2. Il procuratore pubblico si aggrava contro la sentenza di prime cure rimproverando al giudice della Pretura penale di non avere, a torto, riconosciuto intenzionalità nell’agire degli accusati.\n2.1. Nella sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo avere considerato manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS, non ha considerato dato l’aspetto soggettivo - per una serie di considerazioni compiutamente elencate nella sentenza alla cui lettura si rinvia - ed ha, perciò, assolto i coniugi AP 3AP 2 dalle imputazioni loro rivolte.\n2.2. Il procuratore pubblico contesta l’accertamento relativo all’assenza dell’elemento soggettivo del reato sostenendo che gli imputati “hanno agito con intenzionalità, perlomeno nella forma del dolo eventuale”. Per le argomentazioni su cui è fondato l’appello del PP, si rinvia alla lettura della dichiarazione d’appello 5 maggio 2011.\n2.3.a) Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. Giusta l’art. 404 cpv. 2 CPP, a favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (Mini, Commentario CPP, n. 13 ad art. 398 CPP).\nIn questa sede, possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 398 CPP)."}