{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-35_2011-09-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108910&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "de52028b8f5a339d1c1cf373c4c67f4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:53", "Checksum": "245c631d188b3ab3b606c056cc33cf08", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2011 17.2011.35\nRegesto:\nAspetto soggettivo del reato di infrazione alla LAI\n\ne\nAP 3\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamate le dichiarazioni di appello del 5 e del 10 maggio 2011;\nesaminati gli atti;\nesperito il pubblico dibattimento il 25 agosto 2011 durante il quale:\n- il procuratore pubblico AP 1 ha postulato l’accoglimento del suo appello e la conseguente condanna degli imputati per il reato di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, da fr. 50.- cadauna per AP 3 e da fr. 130.- cadauna per AP 2, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;\n- l’avv. RA 1, patrocinatore dell’accusatore privato, ha chiesto l’accoglimento del suo appello, la condanna degli imputati per il reato loro ascritto e - contestata la litispendenza delle pretese civili - la loro condanna, in solido, al pagamento dell’importo di fr. 36’004.50 a titolo di risarcimento del danno;\n- l’avv. DI 1, patrocinatore degli imputati, ha chiesto che l’appello dell’ACPR 1 sia dichiarato irricevibile e che l’appello del procuratore pubblico sia respinto;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreti di accusa 14 dicembre 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto i coniugi AP 2 e AP 3 autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità per avere, tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007, in correità tra loro, ottenuto dall’ACPR 1 (in seguito ACPR 1) prestazioni indebite per un importo complessivo di almeno fr. 36'004.50, in particolare per avere chiesto e ottenuto il rimborso delle spese per il trasporto in taxi (tragitto casa-scuola, quattro volte al giorno) del figlio, affetto da distrofia muscolare, allegando ogni anno alla richiesta le offerte che essi si erano fatti allestire dalla Z e sottacendo che, in realtà, era la madre ad accompagnare personalmente il figlio a scuola in auto.\nIl procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 2 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 11'700.-) e di AP 3 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a complessivi fr. 4'500.-), proponendo nei due casi la sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di due anni e l’ulteriore condanna alla multa di fr. 500.-, al risarcimento dell’importo di fr. 36'004.50 alla parte civile nonché al pagamento di tasse e spese.\nB. Con sentenza 5 aprile 2011, statuendo sulle opposizioni da loro tempestivamente interposte, il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli imputati dal reato loro addebitato, caricando tasse e spese allo Stato che è stato astretto a rifondere ai coniugi AP 2 AP 3 l’importo di fr. 5'841.90 a titolo di ripetibili.\nC. I fatti alla base del giudizio di primo grado sono, in sintesi, i seguenti.\n1. Il 30 agosto 2002 l’organizzazione __________ ha presentato all’ACPR 1 la richiesta di copertura dei costi per il trasporto di X (nato nel 1995), affetto da distrofia muscolare tipo Duchenne, da casa a scuola quattro volte al giorno mediante un servizio di taxi, ritenuto che il ragazzo non era in grado di effettuare grandi spostamenti a piedi, che egli non poteva usufruire (per ragioni pratiche) del bus di linea riservato agli scolari, che non era stato possibile creare un trasporto più personalizzato con il mini bus della scuola e che i genitori, svolgendo entrambi un’attività lavorativa, non potevano assumersi l’onere di accompagnare il figlio quattro volte al giorno (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4).\nCon decisione 5 dicembre 2002, ritenuta l’impossibilità dell’assicurato di utilizzare i mezzi pubblici, l’ACPR 1 ha riconosciuto ai coniugi AP 2AP 3 l’importo giornaliero di fr. 40.- (stabilito sulla scorta dei preventivi di tre società di taxi trasmessi all’ACPR 1 dalla __________) a copertura delle spese di trasporto del ragazzo da casa a scuola (e viceversa) in taxi nel periodo compreso tra il 2 settembre 2002 ed il 30 giugno 2003 (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4-5).\n2. Negli anni successivi, con scritti 4 ottobre 2003, 24 settembre 2004, 7 settembre 2005, 14 settembre 2006 e 15 ottobre 2007, i coniugi AP 2AP 3 hanno regolarmente rinnovato la domanda di prestazioni, aggiornando di volta in volta gli importi richiesti (allegando sempre l’offerta allestita dalla Z), ma rinviando (almeno fino al 2004) allo scritto della __________ (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5).\nLe richieste di prestazioni sono state regolarmente accolte dal competente Ufficio che, in calce a tutte le relative decisioni (datate 8 ottobre 2003, 12 ottobre 2004, 8 settembre 2005, 8 novembre 2006 e 29 ottobre 2007, con effetto fino al 31 dicembre 2007), ha sempre informato i destinatari del loro obbligo di comunicare “ogni modifica delle condizioni personali che può influenzare l’esecuzione del provvedimento reintegrativo e il diritto alla prestazione” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 6).\n3.Avuta conoscenza del fatto che la Z non aveva mai effettuato il trasporto di X ed accertato che era stata sempre - cioè, sin dal settembre 2002 - la madre ad accompagnare il figlio con la propria vettura da casa a scuola e viceversa, l’ACPR 1 ha avviato nei confronti dei coniugi AP 2AP 3 una procedura di recupero delle prestazioni erogate.\nLa decisione 10 giugno 2009 con cui l’ACPR 1 ha stabilito l’obbligo di rimborsare l’importo complessivo di fr. 36'004.50 - cioè, l’importo corrispondente alla differenza tra quanto da loro percepito effettivamente e quanto sarebbe spettato loro per l’uso del veicolo privato per il trasporto del figlio nel periodo tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007 (ossia, secondo la Circolare sul rimborso delle spese di viaggio, fr. 0.45 al km) - è stata impugnata dai coniugi AP 2AP 3 (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6)."}