800.- per ripetibili e detta decisione non è stata oggetto di impugnativa. Anche per questo motivo la pretesa risarcitoria di IS 1 si avvera pertanto irricevibile. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza di indennità 19 aprile 2011 è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 400.- sono a carico di IS 1. 3. Intimazione a: | | | 4. Comunicazione a: