L'istanza in oggetto si rivela pertanto palesemente tardiva e quindi irricevibile. Né può essere considerata valida riserva di chiedere il riconoscimento dell'indennità a norma degli art. 99-101 DPA, la generica formulazione di protesta “di tasse, spese e ripetibili” utilizzata da IS 1 nelle richieste conclusive del ricorso per cassazione del 21 giugno 2010. In effetti, detta richiesta non fa alcun riferimento alle norme di legge menzionate. Del resto, come rettamente evidenziato dall'PINT, la CARP ha già deciso l'attribuzione al ricorrente di fr. 800.- per ripetibili e detta decisione non è stata oggetto di impugnativa.