Tantomeno, in tali circostanze, si è riservato la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora fosse stato prosciolto. Solo in data 19 aprile 2011, dopo la crescita in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata il 12 gennaio 2011 dalla CARP, IS 1 ha introdotto a questa Corte una “richiesta di indennizzo” con riferimento al suo “proscioglimento”, in applicazione, per altro, dell'art. 429 CPP senza pertinenza con la fattispecie. L'istanza in oggetto si rivela pertanto palesemente tardiva e quindi irricevibile.