1.2/1.3). Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101 cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (sentenza CCRP 11 gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3). 9. Nel caso in esame, IS 1 non ha formulato una richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA né durante il procedimento e il dibattimento davanti al giudice della Pretura penale né in sede di ricorso alla CCRP/CARP. Tantomeno, in tali circostanze, si è riservato la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora fosse stato prosciolto.