5.3; sentenza TF 2 maggio 2003, inc. 6P.22/2003, consid. 4.2; DTF 106 IV 405 consid. 6). Rispettato questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha il diritto di inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Il legislatore federale non pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto dalle accuse (sentenza TF 18 gennaio 2005, inc. 1P.569/2004 consid. 1.2/1.3).