La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. sentenza CCRP 11 gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3; sentenza TF 2 maggio 2003, inc. 6P.22/2003, consid. 4.2; DTF 106 IV 405 consid.