Giusta l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi (compresi quelli patiti nell'iter amministrativo) provocati all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale.