alla richiesta in questione sono semmai applicabili le norme della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA); trattandosi di indennità chieste da un imputato in seguito all'abbandono del procedimento o al proscioglimento dalle accuse, ci si deve quindi riferire in primo luogo agli art. 99 e segg. DPA. Queste norme - non oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) - istituiscono una responsabilità della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA) che si estende anche ai casi