Con scritto 3 maggio 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 3 giugno 2011, l'PINT ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza di indennizzo, per i motivi di cui, se del caso, si dirĂ  in seguito, e di porre le spese di procedura a carico del ricorrente. 8. L'istante fonda l'istanza di risarcimento sull'art. 429 CPP. A torto. Come rettamente indicato dall'PINT, alla richiesta in questione sono semmai applicabili le norme della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA);