40'890.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 4’930.-. 5. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) di data 25 maggio 2010. Vista la motivazione scritta presentata il 21 giugno 2011 da IS 1 e le osservazioni 26 luglio 2010 della PINT, con decisione 12 gennaio 2011 questa Corte - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall'imputazione d'inosservanza a prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat.