{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-34_2011-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108574&nX40_KEY=4921816&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1fc5b740d452bb2dba71e749f8e7af0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La richiesta d'indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve esssere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:53:42", "Checksum": "1bc1513a8410707ff86386757b090067", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34\nRegesto:\nLa richiesta d'indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve esssere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale\n\n\ndibattimento penale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma\ncomunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera\nesplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in\nquestione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. sentenza CCRP 11\ngennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3; sentenza TF 2 maggio 2003, inc.\n6P.22/2003, consid. 4.2; DTF 106 IV 405 consid. 6). Rispettato questo presupposto\nindispensabile, la persona scagionata ha il diritto di inviare in un secondo\ntempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle\ntasse e spese nella procedura penale amministrativa. Il legislatore federale\nnon pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di\nindennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel\ndibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto\ndalle accuse (sentenza TF 18 gennaio 2005, inc. 1P.569/2004 consid. 1.2/1.3).\nRicevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla\nall'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101\ncpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (sentenza CCRP 11\ngennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3).\n9. Nel caso in esame, IS 1 non ha formulato una richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA né durante il procedimento e il dibattimento davanti al giudice della Pretura penale né in sede di ricorso alla CCRP/CARP. Tantomeno, in tali circostanze, si è riservato la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora fosse stato prosciolto. Solo in data 19 aprile 2011, dopo la crescita in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata il 12 gennaio 2011 dalla CARP, IS 1 ha introdotto a questa Corte una “richiesta di indennizzo” con riferimento al suo “proscioglimento”, in applicazione, per altro, dell'art. 429 CPP senza pertinenza con la fattispecie. L'istanza in oggetto si rivela pertanto palesemente tardiva e quindi irricevibile.\nNé può essere considerata valida riserva di chiedere il\nriconoscimento dell'indennità a norma degli art. 99-101 DPA, la generica\nformulazione di protesta “di tasse, spese e ripetibili” utilizzata da IS\n1 nelle richieste conclusive del ricorso per cassazione del 21 giugno 2010. In effetti, detta richiesta non fa alcun riferimento alle norme di legge menzionate. Del resto,\ncome rettamente evidenziato dall'PINT, la CARP ha già deciso l'attribuzione al\nricorrente di fr. 800.- per ripetibili e detta decisione non è stata oggetto di\nimpugnativa. Anche per questo motivo la pretesa risarcitoria di IS 1 si avvera\npertanto irricevibile.\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza di indennità 19 aprile 2011 è irricevibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.-\nb) spese complessive fr. 100.-\nfr. 400.-\nsono a carico di IS 1.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\n4. Comunicazione a:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\n|\n|\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}