{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-34_2011-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108574&nX40_KEY=4921816&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1fc5b740d452bb2dba71e749f8e7af0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La richiesta d'indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve esssere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:53:42", "Checksum": "1bc1513a8410707ff86386757b090067", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.34\nRegesto:\nLa richiesta d'indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve esssere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 28 giugno 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nper statuire sull’istanza presentata il 19 aprile 2011 da\n|\n|\nIS 1\nrappr. dall’ DI 1\n|\n|||\n|\n|\ntendente ad ottenere un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 12 gennaio 2011 (17.2010.27); |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nritenuto in fatto e in diritto:\n1. Con processo verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PINT ha appurato che IS 1, cittadino italiano domiciliato a __________, tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale di 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per complessivi 2'720 litri di olio), IS 1 è stato fermato dalle guardie di confine ed è stato punito con delle multe.\n2. In data 1. novembre 2007, la PINT ha emanato un decreto penale\ncon il quale ha ritenuto IS 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni\nd’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore\nfino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla\nstatistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il\nperiodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia\n480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione.\nIn applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480\nmulte (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di\nfr. 10.-) per un totale di fr. 52'300.-.\n3. Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione\npenale 17 dicembre 2008, la PINT ha confermato l’imputazione figurante nel\ndecreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr.\n40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate\ncon una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr.\n10.-.\nCon scritto 8 aprile 2008, IS 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale\ne gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.\n4. Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore ha dichiarato IS 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi\nfr. 4’930.-.\n5. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con\ndichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) di\ndata 25 maggio 2010.\nVista la motivazione scritta presentata il 21 giugno 2011 da IS 1 e le\nosservazioni 26 luglio 2010 della PINT, con decisione 12 gennaio 2011 questa\nCorte - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha accolto il ricorso, annullato\nla sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall'imputazione d'inosservanza a\nprescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11\nOStat. La CARP ha pure posto gli oneri processuali a carico dello Stato,\nobbligando quest'ultimo a rifondere al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.\n6. Con istanza 19 aprile 2011, IS 1 chiede l'attribuzione di un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla\nsentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 19 maggio 2010, presentando\nla nota d'onorario e spese di patrocinio 22 marzo 2011 indicante un importo\ncomplessivo di fr. 10'415.15 (IVA compresa).\n7. Con scritto 28 aprile 2011, la PINT 1 ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico. Con\nscritto 3 maggio 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari\nosservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con\nosservazioni 3 giugno 2011, l'PINT ha chiesto di dichiarare inammissibile\nl'istanza di indennizzo, per i motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito,\ne di porre le spese di procedura a carico del ricorrente.\n8. L'istante fonda l'istanza di risarcimento sull'art. 429 CPP. A\ntorto.\nCome rettamente indicato dall'PINT, alla richiesta in questione sono semmai\napplicabili le norme della legge federale sul diritto penale amministrativo\n(DPA); trattandosi di indennità chieste da un imputato in seguito all'abbandono\ndel procedimento o al proscioglimento dalle accuse, ci si deve quindi riferire\nin primo luogo agli art. 99 e segg. DPA. Queste norme - non oggetto di modifica\na seguito dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale\nsvizzero (CPP) - istituiscono una responsabilità della Confederazione (art. 99\ncpv. 3 DPA) che si estende anche ai casi (art. 101 DPA) - come nella\nfattispecie in esame - in cui il procedimento penale amministrativo si è\nconcluso con una decisione emanata da un'istanza giudiziaria cantonale (Hauri,\nVerwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 12 ad art. 99 DPA, pag. 186).\nGiusta\nl'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito è competente per\ndecidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi (compresi quelli patiti\nnell'iter amministrativo) provocati all'imputato che ha beneficiato\ndell'abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza\ndi prescrizioni d'ordine. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101\nDPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del"}