– a titolo di ripetibili. Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili per il procedimento di secondo grado. Per questi motivi, visti gli articoli 77, 80, 84, 348 ss, 391, 398, 405 cpv. 1, 408, 453, 455 CPP, 198 e segg., 200, 250 CPPti, 251 cpv. 1 CP, 662a, 957 ss CO nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L’appello è accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è prosciolto dall'imputazione di falsità in documenti. 1.2. La tassa di giustizia e le spese del giudizio di primo grado (fr.