La differenziazione della definizione dell'attività della società è, in questo ambito, priva di rilievo: per l'imposizione fiscale importa, infatti, unicamente che si tratti di entrate e che la cifra indicata sia esatta. In questo senso, dunque, l'indicazione nelle fatture e nel bilancio della causale “consulenze” e “corsi di formazione” piuttosto che “commissioni” o “provvigioni” non è oggettivamente costitutiva di falsità in documenti in relazione ai due predetti interessati.