sono, per legge (art. 662a CO e segg. e art. 957 CO), propri e destinati a provare dei fatti che hanno una rilevanza giuridica. Devono permettere alle persone che entrano in relazione con una società di farsi una giusta idea della situazione finanziaria della medesima e provano, per legge, la situazione delle operazioni che presentano (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2a/aa). Hanno in tal modo una forza probante accresciuta o, in altri termini, offrono una garanzia speciale di veridicità (DTF 133 IV 303 consid. 4.2; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 e 2.3). Simili documenti di contenuto falso devono essere qualificati quali falsi ideologici. 5.2.