Il legislatore ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr. Rapporto della Commissione speciale per l’esame del codice di procedura penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, pag. 72-73).