A favore dell'imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad art. 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell'appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DPGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7). 3. L'appellante fa valere una violazione del principio accusatorio, nella misura in cui il suo patrocinato è stato, a suo dire, condannato per una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto d'accusa. 3.1.