Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP). Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 17 marzo 2011 del presidente della pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello. 2. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.