Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 6 maggio 2011, il ricorrente ha precisato di impugnare l'intero dispositivo condannatorio, postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante pronuncia del suo proscioglimento con accollo delle spese a carico dello Stato e riconoscimento di congrue ripetibili, per non avere commesso il fatto ascrittogli, rispettivamente perché lo stesso non costituisce reato. L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il contenuto dell'incarto di prima istanza. E. Il 22 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti. Considerando in diritto: