– e al pagamento di tasse e spese. B. Statuendo sull'opposizione presentata dall'accusato il 25 gennaio 2008, con sentenza 17 marzo 2011, il presidente della pretura penale - preso atto che la querela penale per l'accusa di registrazione clandestina di conversazioni era stata ritirata - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nell'atto d'accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 140.– cadauna, per un totale di fr. 10'500.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese.