{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-33_2011-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109043&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb853478db2487569e6880185d67874d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione del principio accusatorio. 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Ha pure confermato che AC1, in tale circostanza, gli disse che in caso di necessità, lei poteva comunque immettere nella ditta quella vincita e parte dell'eredità. A domanda del procuratore pubblico che chiedeva, in aula, se, come membro del consiglio di amministrazione, non si è mai chiesto come mai questi fondi non siano mai stati contabilizzati come apporto correntista o altra soluzione contabile analoga, AP 1 ha ribadito - quanto per altro accertato e incontestato - di non essersi mai occupato della contabilità. In aula è comunque stato possiblie accertare che a bilancio esiste una voce correntista passivo (quindi finanziatore della società) di fr. 456'910.15 per il 2000, di fr. 440'217.09 per il 2001, assestatasi a fr. 434'630.05 per gli anni 2002 e 2003 (verb. dib. 22.08.2011, pag. 3 verso l'alto). Ciò rende plausibile la versione dell'imputato su quanto riferitole dalla AC1 in merito alle predette entrate della società.\nAppare pertanto credibile la versione di AP 1 - ribadita in aula (verb. dib. 22.08.2011, pag. 3 verso il mezzo) - secondo cui gli era stato detto che altre entrate della società provenivano da promotori italiani cui la società procurava i clienti e che durante una riunione egli ebbe a dire che secondo lui, in contabilità, andava indicata la causale “commissioni” o “provvigioni”, ma che AC1 si oppose perché la cosa avrebbe potuto pregiudicare l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare quale intermediario finanziario e ordinò di indicare invece “consulenze”.\n5. Il quesito da risolvere è dunque quello a sapere se, nelle circostanze in esame - date dalla effettiva conoscenza che AP 1 aveva dell'origine delle entrate - il fatto di indicare nelle fatture emesse dalla __________ e, di riflesso, nei ricavi del conto economico della società (cfr. Bilancio annesso al verb. di interrogatorio AP 1 22.08.2003) la causale “consulenze” e “corsi di formazione” diversa da quella di “commissioni” o “provvigioni”, che l'imputato riteneva essere reale, costituisca dal profilo oggettivo una falsità in documenti.\n5.1. L'art. 251 CP riguarda non solo il falso materiale, che consiste nella formazione di un documento falso o nella falsificazione di un documento, ma anche il falso ideologico, che consiste nella constatazione di un fatto inesatto, nel senso che la dichiarazione contenuta nel documento non corrisponde alla realtà. Un documento il cui contenuto è menzoniero può tuttvia essere qualificato quale falso ideologico solo nella misura in cui ha una capacità accresciuta di convincere, perché presenta delle garanzie oggettive in relazione alla verità del suo contenuto. Deve risultare dalle circostanze concrete o dalla legge che il documento è degno di affidamento, in modo tale che una verifica da parte del destinatario non è necessaria e non potrebbe essere richiesta. Tale è il caso quando certe assicurazioni oggettive garantiscono al terzo la veridicità della dichiarazione; può trattarsi, per esempio, di un dovere di verifica che incombe all'autore del documento o ancora dell'esistenza di norme di legge quali gli art. 958 ss CO relative al bilancio, che definiscono il contenuto del documento in questione (DTF 133 IV 303 consid. 4.2; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 e 2.3).\nSecondo costante giurisprudenza, la contabilità commerciale e i suoi elementi (pezze giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e conti economici) sono, per legge (art. 662a CO e segg. e art. 957 CO), propri e destinati a provare dei fatti che hanno una rilevanza giuridica. Devono permettere alle persone che entrano in relazione con una società di farsi una giusta idea della situazione finanziaria della medesima e provano, per legge, la situazione delle operazioni che presentano (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 125 IV 17 consid. 2a/aa). Hanno in tal modo una forza probante accresciuta o, in altri termini, offrono una garanzia speciale di veridicità (DTF 133 IV 303 consid. 4.2; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 e 2.3). Simili documenti di contenuto falso devono essere qualificati quali falsi ideologici.\n5.2. Secondo l'appellante, alla causale indicata sulle fatture in questione non può tuttavia essere attribuita forza probante accresciuta. Dal profilo contabile, il fatto di avere indicato nelle fatture e, di conseguenza, nel bilancio che i ricavi della società provenivano dal pagamento di “consulenze” e “corsi di formazione” piuttosto che dal versamento di “commissioni” o “provvigioni” da parte di operatori esteri, non avrebbe in alcun modo influenzato o travisato il risultato della contabilità. Trattandosi comunque di entrate, non sarebbe falsato il conto economico della società.\nLa questione posta è di sicuro interesse e attiene al contenuto della contabilità, in relazione alle norme per il suo allestimento, e alla veridicità del contenuto per rapporto agli eventuali interessati alle informazioni che ne derivano."}