{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-33_2011-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109043&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb853478db2487569e6880185d67874d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione del principio accusatorio. 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In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con possibilità di censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPPti) - la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L'art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell'imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad art. 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell'appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DPGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).\n3. L'appellante fa valere una violazione del principio accusatorio, nella misura in cui il suo patrocinato è stato, a suo dire, condannato per una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto d'accusa.\n3.1. Il procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del previgente diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed. che rinvia per analogia al 453 CPP fed.\nGiusta l’art. 250 cpv. 1 CPPti, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione. Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 2 e 3 CPPti).\nLo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPPti).\nL’art. 250 CPPti si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).\nIn occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale cantonale era stato mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del rinvio degli atti a scelta dell’accusato nel caso in cui dal dibattimento risultasse che il fatto rivestiva un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr. Rapporto della Commissione speciale per l’esame del codice di procedura penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, pag. 72-73).\nQuesto, in particolare, in considerazione del principio accusatorio che governa la procedura penale e, in applicazione del quale, l’atto di accusa - o, analogamente, il decreto di accusa - assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101-107).\nIl principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità dell’atto di accusa che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio - è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 IV 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e segnatamente dall'art. 200 CPP-TI per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa (rispettivamente gli art. 207 e segg. CPP-TI per il decreto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c)."}