{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-33_2011-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109043&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb853478db2487569e6880185d67874d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione del principio accusatorio. 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Dalle asserzioni, non perfettamente lineari nel tempo, ma costanti, di AC1, emergerebbe inequivocabilmente che l'accusato ha partecipato almeno a una discussione, avvenuta tra la fine del 2001 e la revisione del bilancio per l'anno in questione (prima metà del 2002), in occasione della quale sarebbero state concordate le modalità per giustificare le entrate della società, a fronte delle uscite, ovvero attraverso la creazione di giustificativi relativi a prestazioni di consulenza finanziaria e/o formazione dei consulenti.\n3.2. Dagli atti risulterebbe che AP 1 ha condiviso la necessità di creare un dettaglio delle entrate, giacchè prive di giustificativi, contribuendo in modo essenziale a individuare una causale plausibile. La chiamata in correità della AC1 risulterebbe sufficientemente vestita e attendibile a tal punto da lasciar presagire che AP 1 abbia sempre saputo “cosa bolliva in pentola”; conclusione, questa, rafforzata dalla posizione dell'accusato all'interno della società, il quale non solo era stato voluto all'interno del Consiglio di amministrazione, ma fungeva anche da persona di fiducia per AC1 vista la sua competenza ed esperienza.\n3.3. AP 1 - agendo con la consapevolezza che le indicazioni fornite erano fasulle - avrebbe anche aiutato il contabile AC2 a compilare alcune “schede di controllo/conteggi” facenti parte integrante della documentazione contabile della società e che, stante la sua formazione, sapeva o doveva perlomeno sapere fungere da spunto per le fatture che sarebbero state registrate in contabilità.\n3.4. AP 1 sarebbe stato pure perfettamente al corrente, fin dall'inizio, che si voleva nascondere la provenienza delle entrate (poco importa che fossero legate alle provvigioni o all'eredità o alla vincita) e avrebbe accettato questa circostanza, disinteressandosi completamente della questione della provenienza dei fondi, omettendo di effettuare qualsivoglia verifica; questo atteggiamento di passività avrebbe permesso a AC1 di perpetrare così a lungo la sua attività illecita. La posizione di AP 1 apparirebbe del resto aggravata dalla sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due e di fiduciario della società, vesti nelle quali avrebbe dovuto controllare la correttezza dell'andamento della stessa.\n4. Alla luce di ciò, il presidente della pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di falsità in documenti, considerando che la fattispecie non era riferita alle fatture in quanto tali, bensì al loro inserimento nella contabilità, diventando di conseguenza le fatture dei falsi giustifivicativi contabili.\nD. AP 1 ha tempestivamente annunciato il 17 marzo 2011 di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della pretura penale. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 6 maggio 2011, il ricorrente ha precisato di impugnare l'intero dispositivo condannatorio, postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante pronuncia del suo proscioglimento con accollo delle spese a carico dello Stato e riconoscimento di congrue ripetibili, per non avere commesso il fatto ascrittogli, rispettivamente perché lo stesso non costituisce reato.\nL'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il contenuto dell'incarto di prima istanza.\nE. Il 22 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP). Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 17 marzo 2011 del presidente della pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello."}