{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-33_2011-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109043&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb853478db2487569e6880185d67874d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.09.2011 17.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violazione del principio accusatorio. 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Forza probante accresciuta della contabilità commerciale e dei suoi elementi costitutivi\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 13 settembre 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sulla dichiarazione di appello presentata il 6 maggio 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nesperito il pubblico dibattimento il 22 agosto 2011 durante il quale:\n- l’appellante ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla condanna di falsità in documenti ripetuta;\n- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d'accusa 24 gennaio 2008 (n. 301/2008) il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:\n- falsità in documenti, ripetuta, per avere, a __________, nel periodo marzo 2001 - dicembre 2004 (recte 2003), allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo in qualità di membro del CdA della __________ (fino al novembre 2003) ed in correità con AC2 nonché AC1 e AC3, formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno, e meglio per avere allestito 45 (quarantacinque) falsi giustificativi contabili (fatture), a loro volta fondati su schede denominate “controllo attività/conteggi”, tutti documenti attestanti contrariamente al vero che la società effettuava prestazioni di consulenza finanziaria e di formazione a favore di terzi consulenti rispettivamente che le entrate derivavano da tale attività, registrando inoltre tali fatture nella contabilità della società, falsificando così il bilancio ed il conto economico della stessa riferiti agli esercizi 2001-2003, ritenuto che la documentazione contabile concernente gli esercizi 2001-2003 è stata revisionata;\n- registrazione clandestina di conversazioni, per avere, ad __________ , verso fine 2001/inizio 2002, agendo in correità con AC1, senza l'assenso dell'altro interlocutore, registrato su supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipava, e meglio per avere registrato clandestinamente, ovvero senza l'assenso dell'altro interlocutore, la conversazione da lui avuta con __________ presso gli uffici della __________ , consegnando poi la relativa cassetta a AC1 e ascoltando con quest'ultima la suddetta registrazione presso gli uffici della __________.\nIl magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 8'100.–, corrispondente a 90 aliquote da fr. 90.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese.\nB. Statuendo sull'opposizione presentata dall'accusato il 25 gennaio 2008, con sentenza 17 marzo 2011, il presidente della pretura penale - preso atto che la querela penale per l'accusa di registrazione clandestina di conversazioni era stata ritirata - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nell'atto d'accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 140.– cadauna, per un totale di fr. 10'500.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese.\nC. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice, sono in sintesi i seguenti:\n1. __________ - riconducibile a AC1 - contattava, tramite telefonisti istruiti dalla AC1, potenziali clienti scelti a caso sulle Pagine Gialle italiane, proponendo investimenti molto redditizi nel campo delle materie prime e delle divise. AC3, comp__________ della AC1, si occupava di recarsi presso i clienti italiani per far loro firmare il mandato di gestione a favore della società, rispettivamente per ritirare contanti e assegni. I fondi raccolti non sono invero stati investiti, ma semplicemente utilizzati dalla coppia per le ingenti spese societarie, le esigenze personali e il rimborso dei clienti che volevano disinvestire. L'allestimento delle 45 false fatture oggetto del decreto d'accusa a carico di AP 1 si inserisce in detto contesto.\n2. AP 1 è stato membro del Consiglio di amministrazione di __________ , con firma collettiva a due, dal 7 marzo 2001 al 5 novembre 2003. Reclutato agli inizi del 2001 da AC1, aveva il compito di occuparsi, nella veste di fiduciario, delle pratiche atte a consentire alla società di operare quale intermediario finanziario. La sua attività in seno alla ditta consisteva nel preparare tutta la documentazione e curare la relativa corrispondenza, senza svolgere attività operativa e finanziaria, questo fin tanto che la società non avesse ottenuto l'autorizzazione ad operare quale intermediario finanziario.\n3. Il presidente della pretura penale ha concluso che non è possibile stabilire con sufficiente certezza che AP 1 abbia redatto personalmente le fatture (complessivamente 45 false fatture, in parte retrodatate, per gli anni 2001, 2002 e 2003 per un importo di fr. 1'762'970.–) e che è inoltre pacifico che egli non si è occupato della tenuta della contabilità."}