Di conseguenza, ricordato che i dispositivi numero 1., 2., 3., 4., 5.2, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. e 13. della sentenza 9 febbraio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato. 1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP tenuto conto dei decreti di accusa 4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP ai decreti di accusa 12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché 4.8.2009 e 7.9.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.