Ora, anche in questo caso il paragone con la pena inflitta all’appellante non è fattibile ritenuto come, nella sentenza citata, ad un condannato è stato riconosciuto di avere agito perché in evidenti difficoltà finanziarie e per l’altro si è considerata la giovane età (giovane adulto), l’incensuratezza nonché la carcerazione preventiva di quasi 13 mesi. Trattasi anche in questo caso di spacciatori da strada, non integrati, che pertanto agivano in una situazione non comparabile a quella di AP 1. La quarta sentenza invocata dall’appellante (emessa dalla Corte delle assise criminali in data 2 giugno 2010, inc.