f. Contrariamente alla tesi dell’appellante, per i motivi che seguono, questa pena non viola il principio della parità di trattamento. f.1. Va, dapprima, ricordato che, in materia di commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza. Un confronto fra due o più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47;