Sempre in applicazione della giurisprudenza federale che ha, più volte, precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno all’organizzazione (STF 10.5.2010 cit), quale elemento aggravante la colpa di AP 1 occorre, poi, considerare che egli ha agito non da solo ma supportandosi su una rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione.