Se è vero che essa perde d’importanza man mano che ci si allontana dal limite a partire dal quale il caso possa definirsi grave ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. a LStup è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato, maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 302 seg; 121 IV 202 consid. 2d/cc pag. 206; 120 IV 67; 118 IV 342; STF 10.5.2010 6B_10/2010). In concreto, anche soltanto considerando le persone indicate all’allegato C dell’AI 45 (Inc.