Sulla base dei suddetti elementi, la Corte delle assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) comprensiva di quelle inflitte con i decreti di accusa del 4.8.2009 e del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quelle inflitte con i decreti di accusa del 12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché del 4.8.2009 rispettivamente del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (sentenza impugnata, consid.