10) che l’appellante ha in aula ulteriormente modificato per alleggerire la propria posizione (sentenza impugnata, consid. 14), i primi giudici hanno precisato al riguardo che “se è pur vero che ogni imputato ha diritto di non rispondere, di non collaborare né di deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) è però chiaro come questa attitudine, seppur lecita, non può comportare alcuna possibile riduzione sulla comminata pena”. Sulla base dei suddetti elementi, la Corte delle assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (art. 46 cpv.