I primi giudici hanno, poi, ritenuto che la colpa di AP 1 è acuita anche dal fatto che egli ha introdotto il correo RI 1 nella realtà locale dello spaccio, irrilevante essendo che ciò sia avvenuto su richiesta di quest’ultimo o su proposta dell’appellante. I primi giudici hanno, poi, precisato come la colpa di AP 1 sia “oggettivamente grave” anche poiché, prima delle vendite del periodo maggio/giugno 2010, egli già aveva trafficato stupefacente nel periodo settembre 2008/novembre 2009 (vendita a RI 2 di complessivi 150 grammi di cocaina) “tanto da apparire, nel 2010 come recidivista se non in diritto perlomeno nei fatti” (sentenza impugnata, consid.