A detta dei primi giudici, la colpa dell’imputato è, poi, acuita dal fatto che egli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma “come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo degli stupefacenti” visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 - che fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid. 9.5) - nella persona di RI 1 - che agiva in sua vece quando egli era assente e che rappresentava un valido aiuto per lo spaccio locale (sentenza impugnata, consid. 12 e 15) - e in una consolidata rete di acquirenti a cui vendere la cocaina.