9.5 e 21; punto A.1 AA) e, in secondo luogo, per l’ancora più ingente quantitativo (1’060 grammi) di cocaina complessivamente acquistata per la vendita e detenuta (sentenza impugnata, consid. 21). A detta dei primi giudici, la colpa dell’imputato è, poi, acuita dal fatto che egli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma “come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo degli stupefacenti” visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 - che fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid.