Anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione. Mediante l’appello è possibile censurare (a) le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (c) l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP).