1 CPP, l’appello può pertanto essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Esso è un rimedio giuridico riformatore (art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione di appello di pieno potere cognitivo (art. 398 cpv. 2 CPP), potendo finanche esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione.