CPP concernenti l’appello. L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza adottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.