{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-30_2011-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108549&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "260ee66bea44ff9438c4b6cb60beb480"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. 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Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della parità di trattamento\n\n\nEntrambi i DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino hanno disposto la revoca della sospensione condizionale concernente la pena pecuniaria di fr. 750.- di cui al suddetto decreto del Bezirksamt Schwyz.\nSe è vero che si tratta di condanne per reati di poca entità, è anche vero che esse sono indicative - per la loro ripetizione - di una certa propensione di AP 1 al non rispetto delle leggi e di una sua incapacità di reagire in modo positivo (adottando comportamenti rispettosi dell’ordinamento giuridico vigente) alle condanne.\nSempre nel contesto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, va, sì, considerato che AP 1 proviene da un paese non ricco, che ha alle spalle una vita certamente non agiata e che non può godere dei benefici di un’istruzione di buon livello (anche se egli ha una scolarità completa sino a conclusione della scuola secondaria), tuttavia, si tratta di circostanze che non possono diminuire in modo sensibile la sua colpa ritenuto che con il matrimonio con una cittadina svizzera, il reperimento di un lavoro (ancorché part-time) e l’avvio e la conduzione di un’attività indipendente, egli ha dimostrato di avere, comunque, le potenzialità per superare le difficoltà di partenza.\nDi nessuna valenza attenuante è, invece, la circostanza - sviluppata in sede di dichiarazione di appello - secondo cui egli avrebbe delinquito anche a causa del fallimento del suo matrimonio con PINT 1, fallimento che lo avrebbe indotto a riprendere i contatti con il mondo della cocaina. La sua storia personale - che annovera l’esistenza di almeno due relazioni intrattenute in costanza di matrimonio con altrettante donne che lo hanno, peraltro, reso padre di due figli - testimonia il fatto che il rapporto con la donna che ha sposato non era, per lui, un fondamentale riferimento: l’appellarsi al suo fallimento chiamandolo in causa come origine di una sorta di disorientamento che lo avrebbe indotto a delinquere appare manifestamente pretestuoso.\nNé AP 1 può invocare, quale circostanza attenuante, il preteso suo relativamente buon inserimento nel contesto sociale ticinese: a ben vedere, una simile circostanza giocherebbe, semmai, a suo danno nel senso che renderebbe ancor più grande la possibilità che egli aveva di evitare di delinquere (cioè, di evitare la lesione del bene giuridico offeso).\ne. In definitiva, ritenuto come AP 1 debba rispondere di un traffico di un quantitativo di cocaina pari a quasi 6 volte il quantitativo minimo per la realizzazione del caso aggravato di infrazione alla LStup, che egli ha agito appoggiandosi su di una - pur piccolissima ed embrionale - organizzazione di cui era il dominus, che ha agito per mero scopo di lucro, che ha alle spalle tre precedenti condanne (pur se per reati minori) e che non può vantare circostanze attenuanti di rilievo che non siano quella - del tutto generica e senza portata particolare - di una vita anteriore non particolarmente agiata, si deve concludere che la sua colpa è almeno mediamente grave.\nConsiderato, infine, che, giusta l’art 19 n. 1 LStup, nei casi gravi la pena minima è una pena detentiva non inferiore ad un anno (cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e considerato come AP 1 debba rispondere anche del reato di riciclaggio di denaro che, contrariamente alla tesi dei primi giudici, ne aggrava la colpa ed esige l’applicazione dell’art 49 cpv. 1 CP, questa Corte ritiene la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi (già inflitta in prima sede) adeguata alla colpa del condannato.\nSi tratta di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflitte con i citati DA (art. 49 cpv. 2 CP) e unica ai sensi dell’art 46 cpv. 2 CP, comprensiva, cioè, di quelle inflitte il 4.8. e il 7.9.2009.\nf. Contrariamente alla tesi dell’appellante, per i motivi che seguono, questa pena non viola il principio della parità di trattamento.\nf.1. Va, dapprima, ricordato che, in materia di commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un’obiettiva disuguaglianza. Un confronto fra due o più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12 seg. ). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente citare l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell’ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione della pena (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010; Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459).\nf.2. La censura di AP 1 riguardante la violazione del principio della parità di trattamento implica un confronto tra pene erogate in casi diversi, comparazione di difficile attuazione alla luce delle specificità oggettive e soggettive delle singole fattispecie. È di primo acchito manifesto in ogni caso che, nelle sentenze citate dall’appellante, sulla commisurazione della pena hanno influito fattori del tutto estranei alla fattispecie di cui si discute in questa sede."}