{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-30_2011-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108549&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "260ee66bea44ff9438c4b6cb60beb480"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. 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I primi\ngiudici hanno, poi, ritenuto che la colpa di AP 1 è acuita anche dal fatto che\negli ha introdotto il correo RI 1 nella realtà locale dello spaccio,\nirrilevante essendo che ciò sia avvenuto su richiesta di quest’ultimo o su\nproposta dell’appellante.\nI primi giudici hanno, poi, precisato come la colpa di AP 1 sia “oggettivamente grave” anche poiché, prima delle vendite del periodo maggio/giugno 2010, egli già aveva trafficato stupefacente nel periodo settembre 2008/novembre 2009 (vendita a RI 2 di complessivi 150 grammi di cocaina) “tanto da apparire, nel 2010 come recidivista se non in diritto perlomeno nei fatti” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 45).\nQuale ulteriore aggravante della colpa di AP 1, i primi giudici hanno, poi, ritenuto il fatto che il traffico di stupefacente è stato troncato unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine “e non a seguito di una sua libera decisione di desistenza” così come è dimostrato dal ritrovamento, il 17 giugno 2010 (giorno del suo arresto), nell’appartamento di __________ di RI 1, di 88,77 grammi netti di cocaina pronti ad essere immessi sul mercato.\nb) Scopo di lucro\nLa Corte delle assise criminali ha, poi, ritenuto, quale elemento aggravante la colpa di AP 1, che egli ha agito, non per garantirsi il proprio autoconsumo, ma “per mero e solo scopo di lucro”, e ciò malgrado avesse ricevuto dall’allora moglie i soldi che gli avevano permesso di avviare una propria attività commerciale di automobili usate con la __________ (sentenza impugnata, consid. 4). Rilevando come AP 1 - che viveva in Ticino da oltre 5 anni - non abbia saputo cogliere la possibilità, offertagli dal matrimonio con una cittadina svizzera, di costruirsi una vita più sicura, “preferendo, al posto di un onesto anche se duro lavoro di inserviente in un fast food (…), i ben più veloci e facili guadagni derivanti dallo spaccio di cocaina”, i primi giudici hanno osservato che le relazioni extraconiugali che egli, in costanza di matrimonio, ha intrattenuto al suo paese d’origine con almeno due connazionali che lo hanno reso padre provano che egli non era intenzionato a stabilire in Ticino il centro della propria vita personale ma che, molto più semplicemente, voleva sfruttare il suo diritto di dimorante per conseguire proventi illeciti (sentenza impugnata, consid. 4, 13, 24; punto B.2).\nc) Concorso di reati\nPer contro, i primi giudici hanno definito ininfluente, ai fini della commisurazione della pena, la contemporanea condanna per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP, costituendo quest’ultimo un reato d’ambiente “conseguenza in qualche modo naturale a quello principale di cui al punto A1 AA (sentenza impugnata, consid. 33).\nd) Precedenti\nA carico di AP 1, la prima Corte ha, poi, ritenuto una sua “propensione a non rispettare anche le più semplici regole di condotta sociale” testimoniata dai reati da lui precedentemente commessi (varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e contravvenzione alla LStup per detenzione di 0,7 gr di marijuana) per i quali era stato condannato con DA 12 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 7 settembre 2009 (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 46).\ne) Comportamento processuale e assunzione di responsabilità\nRicordato come il comportamento tenuto da AP 1 durante l’istruzione del procedimento penale nonché in sede di dibattimento non deponga a suo favore in quanto è stato contraddistinto, nella fase iniziale dell’inchiesta, da continue negazioni (sentenza impugnata, consid. 8) cui hanno fatto seguito, nel proseguire dell’inchiesta, parziali ammissioni (sentenza impugnata, consid. 10) che l’appellante ha in aula ulteriormente modificato per alleggerire la propria posizione (sentenza impugnata, consid. 14), i primi giudici hanno precisato al riguardo che “se è pur vero che ogni imputato ha diritto di non rispondere, di non collaborare né di deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) è però chiaro come questa attitudine, seppur lecita, non può comportare alcuna possibile riduzione sulla comminata pena”.\nSulla base dei suddetti elementi, la Corte delle assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) comprensiva di quelle inflitte con i decreti di accusa del 4.8.2009 e del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quelle inflitte con i decreti di accusa del 12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché del 4.8.2009 rispettivamente del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (sentenza impugnata, consid. 4)."}