{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-30_2011-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108549&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "260ee66bea44ff9438c4b6cb60beb480"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.06.2011 17.2011.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. 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Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della parità di trattamento\n\n\nIn questo lasso di tempo, AP 1 - che non è dedito al consumo di stupefacenti - ha inviato, tramite apposite agenzie, in almeno quattro occasioni (21.5.2010, 23.5.2010, 9.6.2010 e 11.6.2010), complessivamente fr. 2'827,18 (che, così come è stato accertato, erano parte del provento dei suoi traffici di droga) in __________ a favore suo, di suoi parenti o conoscenti.\nL’attività di spaccio è stata interrotta, il 17 giugno 2010, dall’intervento della polizia che ha fermato, dapprima, RI 1 nel cui appartamento di __________ ha sequestrato 104,40 grammi di cocaina (grado di purezza compreso tra il 28% ed il 30%) che è risultata appartenere ad AP 1. Questi è, poi, stato arrestato a __________ il 24 giugno successivo, quando RI 1 ha fatto il suo nome.\nC. AP 1 ha inoltrato, in data 2 maggio 2011, dichiarazione di\nappello contro la citata sentenza di condanna. Sostenendo un’errata\napplicazione del diritto, segnatamente dell’art. 47 CP, AP 1 chiede di essere\ncondannato alla pena di 36 mesi di reclusione, di cui 24 con il beneficio della\nsospensione condizionale, da dedursi il carcere preventivo sofferto.\nD. La dichiarazione di appello è stata intimata in data 3 maggio 2011 al procuratore pubblico che non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 400 cpv. 3 CPP.\nConsiderando\nin diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il\nnuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado\nemanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 9 febbraio\n2011 della Corte delle assise criminali è pertanto retta dai disposti degli\nartt. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\nL’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che\nabbiano interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza\nadottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni\nriguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una\nnuova decisione. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere\nproposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in\ntutto o in parte, al procedimento. Esso è un rimedio giuridico riformatore\n(art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione\ndi appello di pieno potere cognitivo (art. 398 cpv. 2 CPP), potendo finanche\nesaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Anche questioni per cui al\ngiudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la\ncommisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale\ndella pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione. Mediante\nl’appello è possibile censurare (a) le violazioni del diritto, compreso\nl’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata\ngiustizia, (b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (c)\nl’inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP). L’appello può, inoltre, vertere anche\nsolo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla\ncolpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione\ndella pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP) (Eugster, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag.\n2642 ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo\n2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini,\nCommentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).\n2.Nel proprio appello, AP 1 precisa di\nnon contestare i fatti accertati dalla prima istanza, ma di limitare\nl’impugnazione al dispositivo 5.1 della sentenza di primo grado relativo alla commisurazione\ndella pena sostenendo che la Corte delle assise criminali non ha correttamente\napplicato i criteri stabiliti dall’art. 47 CP e lo ha, pertanto, condannato ad\nuna pena eccessivamente severa.\nIn assenza di impugnazioni, i dispositivi della\nsentenza 9 febbraio 2011 riguardanti AP 1 - numeri 1., 3., 6., 8., 9. e 10. -\nquelli concernenti RI 1 - numeri 2., 4., 5.2, 7., 11. e 12. - quello numero 13\nriguardante entrambi i condannati sono passati in giudicato.\n2.1. Per la commisurazione della pena da infliggere a AP 1, la Corte delle assise criminali ha considerato una serie di elementi sviluppati nella sentenza, in particolare al consid. XIV intitolato “Colpa, prognosi e pena”, sulla cui scorta ha concluso che la colpa dell’appellante “deve oggettivamente essere qualificata come grave”.\na) Quantitativo spacciato e modus operandi\nI primi giudici hanno osservato che a AP 1 è\nimputabile una colpa grave, in primo luogo, per l’ingente quantitativo di\ncocaina - pari a 910 grammi - trafficato in poco più di un mese e mezzo, ovvero\nnel periodo da inizio maggio 2010 al 17 giugno 2010 (sentenza impugnata,\nconsid. 9.5 e 21; punto A.1 AA) e, in secondo luogo, per l’ancora più ingente\nquantitativo (1’060 grammi) di cocaina complessivamente acquistata per la\nvendita e detenuta (sentenza impugnata, consid. 21).\nA detta dei primi giudici, la colpa dell’imputato è, poi, acuita dal fatto che\negli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma\n“come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo\ndegli stupefacenti” visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 -\nche fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid. 9.5) -"}