Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1, che ha presentato un appello motivato per iscritto per il tramite di un patrocinatore, fr. 600.- per ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 9 e 276 CPP TI; 80 e segg., 398 e segg., 421, 426, 427, 453 e 455 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. L’appello è accolto.