Tuttavia, l’art. 427 cpv. 2 CPP non era applicabile alla fattispecie che, giusta i combinati disposti degli art. 453 e 455 CPP, era retta dal previgente diritto processuale ticinese. Il pretore avrebbe, quindi, tutt’al più potuto riferirsi all’art. 9 CPP TI che dispone che, nei casi di desistenza, di abbandono o di assoluzione, nei processi di azione privata, le spese possono essere caricate al querelante (cpv. 3) e che le spese sono a carico del denunciate, del querelante o della parte civile se ha provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave (cpv. 5). 3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv.