2 CPP prevede che, in caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante che per condotta temeraria o negligenza grave ha causato l’apertura del procedimento o ne ha intralciato lo svolgimento oppure all’accusatore privato se il procedimento è stato abbandonato o se l’imputato assolto non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP (norma che dispone che, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento). Tuttavia, l’art. 427 cpv.