Secondo il nuovo diritto, nella decisione finale, l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese (art. 421 cpv. 1 CPP). L’art. 427 cpv. 2 CPP prevede che, in caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante che per condotta temeraria o negligenza grave ha causato l’apertura del procedimento o ne ha intralciato lo svolgimento oppure all’accusatore privato se il procedimento è stato abbandonato o se l’imputato assolto non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426 cpv.